D.L. “Liquidità” – Le misure di sostegno per la liquidità delle imprese

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Con il Decreto legge n. 23 dell’8 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 94 dell’ 8 aprile 2020, entrato in vigore il 9 aprile 2020 (“Decreto Liquidità”), il Governo italiano, proseguendo nel percorso di sostegno al sistema produttivo del paese intrapreso con l’adozione del D.L. n. 18 del 16 marzo 2020 (Decreto Cura Italia), in attesa di conversione in legge, ha introdotto ulteriori misure dirette a sostenere, ancor più energicamente ed in maniera più diffusa, così come era stato sollecitato da più parti, le imprese danneggiate dagli effetti disastrosi provocati dalla crisi epidemiologica conseguenza di COVID-19.
Le misure adottate possono essere classificate in tre macro aree di intervento:
1) quelle dirette a garantire flussi di liquidità in favore delle imprese allo scopo di mantenerne l’operatività, in vista della ripartenza;
2) quelle dirette a creare le condizioni per dare adeguata protezione al nostro tessuto produttivo, in questo momento storico di profonda crisi, allo scopo di scongiurare eventuali iniziative di acquisizione predatoria di realtà produttive italiane;
3) quelle dirette a congelare, seppure in maniera temporanea e non estesa a tutta la platea dei contribuenti, i versamenti erariali e contributivi.
Le misure economiche che, in questo momento, stanno maggiormente facendo discutere, in ragione della loro complessa applicabilità e non immediata operatività, contrariamente a quanto richiesto – a gran voce – dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, sono quelle predisposte allo scopo di garantire, in maniera tempestiva, liquidità in favore delle imprese al fine di mantenerne l’operatività in vista di una ripartenza, ad oggi, programmata per il 4 maggio 2020, salvo proroghe.
Tali misure, di natura temporanea, sono contemplate, essenzialmente, nell’art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese), che introduce la possibilità di Sace S.p.A. di rilasciare garanzie nell’interesse di imprese, aventi sede in Italia, danneggiate dall’epidemia provocata da COVID-19 e nell’art. 13 (Fondo centrale di garanzia di PMI) che, abrogando l’art. 49 del D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), ridefinisce il perimetro d’intervento (temporaneo) del Fondo di garanzia per le PMI rispetto a quanto, originariamente, previsto dal menzionato decreto legge.

L’art. 1 del Decreto Liquidità conferisce, sino alla data del 31 dicembre 2020, a Sace S.p.a. (società interamente controllata da Cassa depositi e prestiti, specializzata nel settore assicurativo – finanziario, attiva nell’export credit, nell’assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring) la facoltà di rilasciare, in favore di banche od altri enti finanziatori e con beneficiarie imprese aventi sede in Italia, garanzie a prima richiesta, esplicite ed irrevocabili per un valore complessivo di euro 200 miliardi, di cui almeno 30 miliardi da destinarsi in favore di PMI, così come individuate nella Raccomandazione UE n. 2003/361/CE (ovverosia, imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro), ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il rilascio di siffatte garanzie, così come prevede l’art. 1, è sottoposto a precise condizioni:

(i) il finanziamento, cui la garanzia afferisce, deve essere stato concesso successivamente all’entrata in vigore del Decreto Liquidità. La garanzia copre capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito;

(ii) beneficiaria del finanziamento deve essere un’impresa:
a. avente sede in Italia (differente da banche ed altri enti creditizi), colpita dall’epidemia COVID-19;
b. alla data 31 dicembre 2019, non rientrante nella categoria di “imprese in difficoltà” ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 (si tratta di imprese sottoposte a procedura concorsuale per insolvenza o per le quali sussistono i presupposti di legge, secondo la normativa nazionale, per l’apertura di una procedura concorsuale per insolvenza su istanza dei creditori dell’impresa);
c. alla data del 29 febbraio 2020, non è presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, così come definite ai sensi della normativa europea;

(iii) l‘impresa beneficiaria del finanziamento garantito deve, preventivamente, impegnarsi:
a. a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell’anno 2020. Tale impegno è vincolante anche per ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene;
b. a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

(iv) il finanziamento deve avere una durata non superiore a 6 anni, con possibilità dell’impresa beneficiaria di potersi avvalere di un preammortamento di 24 mesi;

(v) l’importo del finanziamento assistito dalla garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti valori:
a. 25% del fatturato annuo dell’impresa relativo all’anno 2019, così come risultante dal bilancio di esercizio ovvero dalla dichiarazione fiscale (occorre far riferimento al valore del fatturato in Italia);
b. il doppio dei costi del personale dell’impresa, sostenuti in Italia, relativi all’anno 2019, così come risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero dai dati certificati qualora l’impresa non abbia ancora approvato il bilancio di esercizio (qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa).
Tali valori dovranno essere oggetto di valutazione su base consolidata qualora la (aspirante) beneficiaria appartenga ad un gruppo. L’impresa è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice l’entità di tale valori in sede di istruzione della pratica.
Ai fini della verifica dei suddetti limiti, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di alcun all’art. 1 del Decreto Liquidità ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa costituisce parte di un gruppo d’imprese, che siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all’art. 1 del Decreto Liquidità, si procederà al cumulo.

(vi) il finanziamento, coperto dalla garanzia, deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa beneficiaria.

(vii) l’ente finanziatore deve dimostrare che, successivamente alla delibera del finanziamento per il quale viene richiesta la garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto beneficiario risulta superiore a quello dell’esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le eventuali riduzioni dell’esposizioni intervenute tra le due date derivanti dal regolamento contrattuale stabilito prima dell’entrata in vigore del Decreto Liquidità.

(viii) le commissioni applicate dall’ente finanziatore all’impresa beneficiaria devono essere limitate al recupero dei costi. Inoltre, il costo del finanziamento coperto dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dall’ente finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia di cui all’art. 1 del Decreto Liquidità. Tale condizione dovrà essere documentata e attestata dal rappresentante legale dell’ente finanziatore. Il minor costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dall’ente finanziatore per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato al l’impresa.

Per quanto concerne, invece, la tipologia di garanzia che verrà rilasciata a norma dell’art. 1 del Decreto Liquidità e la percentuale di copertura del finanziamento garantito, la norma chiarisce che:

(i) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della mitigazione del rischio di credito e copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del Decreto Liquidità sia per capitale che per interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito.
Sulle obbligazioni di garanzia prestate da Sace S.p.A. nei confronti dell’ente finanziatore, a vantaggio dell’impresa beneficiaria, lo Stato riconosce la propria garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile;

(ii) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:
a. 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
b. 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
c. 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
Per l’individuazione del limite di importo garantito e della relativa percentuale di copertura verrà fatto riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell’impresa ovvero su base consolidata qualora l’impresa faccia parte di un gruppo. Tali dati dovranno essere oggetto di apposita comunicazione all’ente finanziatore in sede di istruzione della pratica.

Quale “contropartita” alla prestazione di garanzia fornita da Sace S.p.A. in favore delle imprese beneficiare sono state previste, a carico di quest’ultime ed in favore della garante, delle commissioni annuali (di garanzia) distinte (in termini di valore economico) tra PMI ed imprese non rientranti nella categoria di PMI.
(i) per i finanziamenti a PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
(ii) per i finanziamenti ad imprese non rientranti tra le PMI: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

La norma si occupa anche di dettagliare la procedura operativa per l’erogazione del finanziamento garantito, operando un distinguo (procedurale) in base alla grandezza delle imprese destinatarie della misura.

E’ stata prevista, infatti, una procedura semplificata per le imprese con meno di 5000 dipendenti e fatturato inferiore ad 1,5 miliardi di euro. In tal caso:
a) l’impresa interessata dovrà presentare ad un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito;
b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore, verrà trasmessa, sempre dal soggetto finanziatore, la richiesta di emissione della garanzia a Sace S.p.A.. Quest’ultima processerà la richiesta, verificando l’esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore e, conseguentemente, emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
c) il soggetto finanziatore procederà al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia prestata da Sace S.p.A..

Per le tutte le altre imprese aventi fatturato e dipendenti superiori alle soglie anzidette, all’esito dell’istruttoria operata da Sace S.p.A., il rilascio della garanzia sarà subordinata all’adozione di un’apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa audizione del Ministro dello sviluppo economico, che terrà conto del ruolo che l’impresa richiedente svolge rispetto ad alcune aree e profili rilevanti in Italia.

Sempre nel contesto dell’articolo 1, limitatamente all’importo complessivo di euro 200 miliardi, è stata, altresì, prevista la possibilità della concessione di una garanzia da parte dello Stato su esposizioni assunte (o da assumere) da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (“CDP“), su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, a imprese aventi sede in Italia. Tale modalità operativa di CDP risulta circoscritta sia dal punto di vista temporale (avendo termine il 31 dicembre 2020) che, quanto ai beneficiari, alla concessione della garanzia a banche finanziatrici che siano banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.

I commi 11 e 12 chiariscono come la misura di sostegno introdotta e regolamentata dal comma 1 sino al comma 9 dell’art. 1 del Decreto Liquidità, ai fini della propria effettiva operatività, necessiti di una preventiva approvazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e che la stessa possa essere oggetto di adeguamento (nelle condizioni e nei requisiti per l’accesso) attraverso un decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ove intervenissero modifiche alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19“.

L’art. 13 del Decreto Liquidità, invece, sostituendo l’articolo 49 del D.L. Cura Italia, interviene, ex novo, sulla disciplina vigente relativa all’operatività del Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (“Fondo PMI“), riproponendo alcune previsioni già contenute nell’abrogato (di fatto) art. 49 ed integrandole con ulteriori disposizioni volte a garantire, ancor più efficacemente, liquidità immediata alle piccole e medie imprese.

La rimodulata operatività, seppur a carattere temporaneo (sino alla data del 31/12/2020), del Fondo PMI prevede, in un quadro generale, fatte salve alcune particolari fattispecie di cui infra, quanto segue:

(i) la concessione della garanzia, da parte del Fondo PMI, a titolo gratuito;

(ii) l’estensione dell’operatività della garanzia del Fondo PMI ad imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Vengono, quindi, ricomprese in tale misura anche imprese (c.d. small cap) non rientranti nella categoria PMI elaborata dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.

(iii) l’incremento dell’importo massimo garantito sino alla concorrenza di euro 5 milioni;

(iv) il ricorso alla garanzia del Fondo PMI per operazioni finanziarie che abbiano durata non superiore a 72 mesi e il cui importo non supera, alternativamente:
a. il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per l’anno 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
b. il 25% del fatturato totale del beneficiario nell’anno 2019;
c. il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

(v) innalzamento della percentuale di copertura, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del T.F.U.E., sia per le operazioni di garanzia diretta al 90%, che per le operazioni di riassicurazione al 100% dell’importo garantito da Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi enti rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%. La riassicurazione può essere, poi, innalzata al 100% dell’importo garantito da Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto.
E’ corretto precisare che, in presenza di operazioni finanziarie prive dei requisiti previsti dall’art. 13 e, comunque, sino a quando non interverrà l’autorizzazione della Commissione Europea, la percentuale di copertura del finanziamento corrisponderà a 80% in garanzia diretta ed a 90% in rassicurazione.

(vi) il ricorso alla garanzia del Fondo per finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, nei limiti dell’80% in garanzia diretta ed, in rassicurazione, nella misura del 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%. In entrambi i casi, il nuovo finanziamento dovrà prevedere l’erogazione di credito aggiuntivo nei confronti del soggetto beneficiario in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

(vii) l’estensione della garanzia anche in favore di beneficiari finali che, alla data della richiesta di garanzia, presentino esposizioni nei confronti dei soggetti finanziatori classificate come “inadempienze probabili” (cd. unlikely to pay o UTP) o “scadute o sconfinanti deteriorate” (cfr. paragrafo 2, Parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e successive modificazioni e integrazioni), a condizione che la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020, e restando, in ogni caso, escluse quelle che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”.

(viii) l’estensione della garanzia a beneficio di imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019:
a. sono state ammesse ad una procedura del concordato con continuità aziendale ai sensi dell’articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 cd. Legge Fallimentare;
b. hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’articolo 182 bis Legge Fallimentare;
c. hanno presentato un piano attestato di risanamento di cui all’articolo 67 della Legge fallimentare;

purché, alla data di entrata in vigore del decreto legge:

  1. le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate;
  2. non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione;
  3. la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza, ai sensi dell’art 47 bis, comma 6, lettere a) e c) del Regolamento 575/2013.

(ix) la concessione della garanzia del Fondo PMI senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 27 febbraio 2019, n. 49
In sede di istruttoria della pratica ai fini dell’ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese sarà calcolata, esclusivamente, sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione;

(x) l’esenzione dal pagamento della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 6 marzo 2017.

(xi) la possibilità per le imprese che accedono al Fondo PMI di avvalersi della misura di sostegno anche in assenza (al momento dell’istruzione della pratica) della certificazione antimafia, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
In tal caso, la misura viene concessa, seppur sottoposta a condizione risolutiva.
L’eventuale accertamento ex post (attraverso la produzione della certificazione antimafia) della sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della medesima disciplina antimafia, determinerà la revoca dell’agevolazione ai sensi dell’articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l’efficacia della garanzia.

La norma, dopo aver disciplinato gli aspetti generali della misura, si occupa di introdurre dei regimi speciali di concessione della garanzia, prevedendo, in alcuni casi, un trattamento di maggior favore rispetto a quello generale sopra indicato.

Alla lettera m (comma 1), è prevista la concessione di una garanzia da parte del Fondo PMI, con percentuale di copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, per i nuovi finanziamenti in favore di PMI (come identificate dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE) e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, come da dichiarazione autocertificata, purché sussistano le seguenti condizioni :

(i) l’inizio del rimborso del capitale deve aver luogo non prima di 24 mesi dall’erogazione del finanziamento, che deve avere una durata non superiore a 72 mesi;

(ii) l’importo finanziabile non può essere superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, e comunque, non superiore a 25.000,00 euro. Il tutto deve risultare da autocertificazione.

(iii) l’ente finanziatore deve applicare al finanziamento garantito un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall’accordo quadro per l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.

(iv) all’esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato deve risultare superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità, fatte salve eventuali correzioni in ragione di riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato.

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, ma richiede l’acquisizione di un’apposita dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, resa dal soggetto beneficiario, attestante il pregiudizio sofferto alla propria attività di impresa a causa dell’epidemia COVID-19.
L’Ente finanziatore, acquisita la documentazione e la relativa autocertificazione, verificato formalmente il possesso dei requisiti in capo al soggetto beneficiario, potrà erogare il finanziamento senza dover attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.

L’operativa dell’anzidetta misura è, tuttavia, subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108 del T.F.U.E..

Alla lettera n (comma 1), è contemplata la possibilità di concessione, da parte del Fondo PMI, di una garanzia del 90%, cumulabile con altra copertura del residuo 10% del finanziamento, concessa dai Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie (per arrivare così al 100% di copertura) in favore di imprese con ricavi non superiori a euro 3.200.000,00 danneggiate dall’emergenza COVID-19.

La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario, che risulteranno, evidentemente, dall’ultimo bilancio di esercizio approvato.

Le condizioni cui è subordinata l’operatività di tale misura sono le seguenti:

  1. in esito al nuovo finanziamento garantito da Fondo PMI, l’ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato dovrà essere superiore all’ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente Decreto Liquidità, atte salve eventuali correzioni in ragione di riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell’entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato;
  2. l’ente finanziatore, oltre alla documentazione societaria necessaria ai fini dell’istruzione della pratica di finanziamento garantito, ivi compresa quella comprovante l’ammontare dei ricavi conseguiti dal soggetto beneficiario ai fini della determinazione del limite finanziabile, è tenuto ad acquisire apposita dichiarazione autocertificata ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000, resa dal soggetto beneficiario, attestante il pregiudizio sofferto alla propria attività di impresa a causa dell’epidemia COVID-19.

La norma (cfr. comma 1, lettera p) consente, altresì, il ricorso alla garanzia del Fondo PMI per operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.
In tali casi, il soggetto finanziatore sarà tenuto a trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

Per quanto concerne, invece, le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori e filiere colpiti dall’epidemia, è previsto che la quota della tranche junior coperta dal Fondo PMI possa essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20%  in caso di intervento di ulteriori garanti (cfr. lettera l);

Possono costituire, inoltre, oggetto di garanzia rilasciata dal Fondo PMI le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00.
La garanzia del Fondo può cumularsi con altre forme di garanzia acquisite dalla beneficiaria sul finanziamento contratto (cfr. lettera i).

Con riferimento ad operazioni finanziarie già in corso di esecuzioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, è stato prevista l’automatica estensione della durata della garanzia del Fondo (cfr. lettera f);

Il comma 2 dell’art. 13, dispone che, sino alla data 31 dicembre 2020, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati ad imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell’operazione nel portafoglio, un rating non superiore alla classe “BB” della scala di valutazione Standard’s and Poor’s, sono applicate condizioni di vantaggio in termini di ammontare massimo dei portafogli, valutazione di accesso al Fondo, percentuali di copertura delle diverse tranche del portafoglio e precisamente:
(i) ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti innalzato a euro 500 milioni;
(ii) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo previste dal comma 1, lettera c, dell’articolo 13, e possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti;
(iii) i soggetti beneficiari sono ammessi senza valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;
(iv) il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
(v) la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;
(vi) la quota della tranche junior coperta dal Fondo PMI, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può essere superiore al 15% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18%, qualora il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;
(vii) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo PMI copre il 90% della perdita registrata sul singolo finanziamento;
(viii) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore di imprese ubicate in regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell’intervento del Fondo alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.

Per quanto concerne, infine, le garanzie su portafogli di minibond, la norma precisa che sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l’85 percento della dotazione disponibile del Fondo (cfr. comma 7).

Avv. Francesco Bilotta